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Associazione di Promozione Sociale
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SeLALUNA APS
ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
L’Associazione SeLALUNA costituita in data 17 ottobre 2005 e già APS iscritta al Registro Regionale APS con codice PS/TV0117, diventa nel rispetto del D.Lgs.117/2017 del Codice Civile e della normativa in materia un Ente del Terzo Settore denominato “Associazione di Promozione Sociale SeLALUNA”, la quale assume la forma di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’associazione ha sede legale in via San Zeno 28, 31100 Treviso.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART.2 – STATUTO
L’associazione di promozione sociale SeLALUNA è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del D. Lgs 3 Luglio 2017 n°117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART.3- EFFICACIA DELLO STATUTO
Lo statuto vincola gli associati di SeLALUNA alla sua osservanza; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
ART.4- INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO
Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’art.12 delle preleggi al codice civile.
ART.5- FINALITA’ e ATTIVITA’
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare di tipo culturale e ricreativo. L’Associazione, attraverso progetti di scrittura, lettura, iniziative legate al campo della letteratura, editoria, arte e manualità, mette a disposizione del sociale un servizio che mira al benessere, a una migliore qualità di vita, della persona. Si rivolge a un pubblico di ogni fascia d’età: bambini, adolescenti, adulti e anziani, con un occhio di riguardo per chi si trova nella marginalità, favorendone l’inserimento in un contesto sociale e ricreativo.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono:
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attività prevista alla lett. a) dell’art. 5 del d.lgs.117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
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attività prevista alla lett. d) dell’art. 5 del d.lgs.117/2017: attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
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attività prevista alla lett. i) dell’art. 5 del d.lgs.117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
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attività prevista alla lett. l) dell’art. 5 del d.lgs.117/2017: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
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attività prevista alla lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni possono concretizzarsi in:
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interventi in ospedale di carattere non sanitario mirati all’umanizzazione della degenza in età pediatrica (letture animate, giochi, feste); letture per intrattenere persone in età geriatrica allo scopo di rallentare il decadimento cognitivo, attraverso specifici percorsi di lettura, in strutture adeguate e gruppi organizzati;
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organizzazione e gestione di attività culturali-artistiche, manuali e ricreative di interesse sociale, come ad esempio presentazione di opere di autori; letture in biblioteche o spazi dedicati a eventi culturali, corsi di lettura e scrittura creativa e autobiografica per giovani ed adulti; percorsi di lettura nelle scuole di ogni ordine e grado; produzione e rilegatura di testi; edizione di testi e di materiale legato all’editoria.
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elaborazione di progetti per attività da ammettere a sostegno e finanziamento comunale, regionale, nazionale, comunitario;
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servizi di tutoraggio nei confronti di studenti delle scuole superiori e universitarie in attività di tipo socio-culturale
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collaborazioni con Università, centri di ricerca medico scientifica, e altri Enti ed associazioni;
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gestione della biblioteca dell’Oasi pediatrica per conto del Reparto di Pediatria dell’ospedale Ca' Foncello;
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Promozione della cultura attraverso i testi di autori presentati in specifici eventi culturali;
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Assunzione di iniziative per la promozione del libro nel territorio come strumento di crescita personale e sociale (in ospedali, centri culturali, biblioteche, scuole, in hospice, a domicilio);
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editing di testi creati da soci, da famigliari o da persone aderenti ai propri associati;
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iniziative per favorire l’integrazione e lo scambio interculturale tramite letture e laboratori di manualità;
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realizzazione di un laboratorio non professionale e permanente di legatoria in cui si mantengono vive le tecniche artigianali del "fare il libro cartaceo" e si dà spazio alla creatività con la dipintura delle carte e la realizzazione di oggettistica legata all'editoria;
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Organizzazione e gestione dei corsi di lettura espressiva per sperimentarsi nella interpretazione di un testo
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Proposta di percorsi di narrazione e scrittura autobiografica rivolti a persone anziane, ad adulti ma anche a ragazzi
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Promozione della lettura nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole secondarie di primo grado per favorire l’abitudine all’ascolto e al piacere di leggere
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Organizzazione e promozione di corsi di scrittura creativa per l’esercizio delle tecniche che aiutano a prendere confidenza con la lingua in quanto parola, ritmo, sintassi e struttura delle storie
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organizzazione di uscite in territorio quali concrete opportunità di conoscenza e coniugazione di bellezze naturalistiche, letterarie e artistiche
L’associazione può esercitare a norma dell’art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dal Consiglio direttivo.
L’associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi per autofinanziamento, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e col pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art.7 del D.Lgs.117/2017.
L’associazione di promozione sociale SeLALUNA opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.
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ART.6- AMMISSIONE
Sono associati dell’associazione di promozione sociale SeLALUNA le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e s’impegnano per realizzare le attività d’interesse generale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. Nella prima Assemblea utile, la stessa verrà ratificata.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART.7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Essi si distinguono in:
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ordinari, le persone fisiche che versano annualmente la quota di iscrizione stabilita;
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sostenitori, coloro che versano una quota pari o superiore al doppio di quella fissata per i soci ordinari;
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Onorari: sono nominati dall’Assemblea per meriti acquisiti a favore dell’associazione
Gli associati hanno il diritto di:
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eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi purché maggiorenni;
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essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
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prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
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esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.19;
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votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola col pagamento della quota associativa;
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denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art.29 del Codice del Terzo Settore.
Hanno il dovere di:
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rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
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versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti annualmente dall’organo di amministrazione.
ART. 8 – VOLONTARIO ED ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
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L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
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La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di lavoro continuativo retribuito dall’associazione.
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L’attività di associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione.
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Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
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Il socio può essere retribuito esclusivamente per attività a progetto
ART.9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione, mancato pagamento della quota associativa dell’anno in corso. L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato, che ha possibilità di appello entro 30 giorni
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART.10 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’associazione:
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Assemblea degli associati
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il consiglio direttivo (organo di amministrazione)
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Presidente
Sono inoltre previsti l’organo di controllo e l’organo di revisione al verificarsi delle condizioni di legge.
Tutte le cariche sociali sono assunte dai soci maggiorenni e assolte a totale titolo gratuito
ART. 11 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli Associati e in regola col versamento della quota sociale. È l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato maggiorenne può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, email da mandare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire fax, email, sms, whatsApp, a mezzo lettera anche consegnata a mano, spedita e divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando 3 componenti dell’organo amministrativo lo ritengano necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Dalle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.12 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea:
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determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
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approva il bilancio consuntivo e preventivo e il bilancio sociale, quando previsto;
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nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
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approva l’eventuale regolamento interno;
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nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
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delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
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ratifica l’ammissione dei nuovi soci (cfr. sopra art. 6);
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delibera sull’esclusione degli associati;
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delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
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approva l’eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
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delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
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delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART.13 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART.14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria
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modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno la metà + 1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
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delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
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La seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima convocazione
ART.15 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Viene convocato dal Presidente, unitamente all’O.D.G., via sms, WhatsApp.
Può svolgersi in luogo fisico definito o in video conferenza come previsto dall’art. 1, lettera q, del DPCM dell’8 marzo e dell’art. 1, par. 7, lettera a del DPCM dell’11 marzo 2020.
L’organo di amministrazione è composto da n. 5 membri, compreso il Presidente dell’Associazione, eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche associate (con voto segreto).
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il Presidente dell’associazione è anche Presidente dell’organo di amministrazione
Esso dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per numero 2 mandati.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
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amministra l’associazione, attua le deliberazioni dell’Assemblea,
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predispone il bilancio di esercizio e, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
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determina l’importo della quota associativa annuale;
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predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’esercizio;
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stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
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cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
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è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS;
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disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
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accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
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nomina al suo interno un vice Presidente che sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impossibilitato dell’esercizio delle sue funzioni
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Alle riunioni del C.D. partecipano i responsabili delle attività e il Presidente onorario con diritto di parola, ma non di voto.
L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento/i di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, predisposto dal C.D.
Il CD propone all’approvazione dell’Assemblea eventuali modifiche o integrazioni dello Statuto, necessarie per l’applicazione dello statuto stesso.
ART.16 - IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti; rappresenta legalmente l’associazione; ha il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del Presidente e dell’organo di amministrazione.
Il Presidente
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convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione,
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individua tra i soci il contabile incaricato di gestire l’organizzazione amministrativa dell’associazione secondo le indicazioni del C.D. e in collaborazione con il Presidente, partecipa alle sedute degli organi collegiali quando richiesto
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svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
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In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
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assume eventuali collaboratori,
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stipula convenzioni e contratti, previa deliberazione del Consiglio Direttivo
In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente provvederà a convocare, entro 20 giorni, l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
ART.17 - ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’articolo 30 del D.LGS. 117/2017.
L’organo di controllo:
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vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
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vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
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esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
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attesta che il bilancio sociale, ove presente, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
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Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall’articolo 31 del D.LGS. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART.18 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’articolo 31 del D.LGS. 117/2017, ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART.19 - LIBRI SOCIALI
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
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il libro degli associati o aderenti tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
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il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
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il libro delle adunanze e delle delibere dell’organo di amministrazione, tenute dall’organo stesso
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il registro dei volontari tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente
ART.20 - RISORSE ECONOMICHE
1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) quote e contributi degli associati,
b) eredità, donazioni e legati,
c) contributi dello Stato, della Regione, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari,
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati,
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino alla operatività del RUNTS;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi,
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi,
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale
l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.LGS. 117/2017.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
ART.21 - I BENI
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
ART.22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art.8 c.2 del D.Lgs. 117/17 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART.23 – BILANCIO
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Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale a decorrere dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli art.13 e 87 del D.Lgs.117/17 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
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Deve essere depositato presso la sede dell’associazione 20 gg prima della convocazione dell’Assemblea a disposizione dei soci per consultazione
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Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART.24 – BILANCIO SOCIALE
E’ redatto nei casi e nei modi previsti dall’art.14 del D.Lgs.117/17.
ART.25 – CONVENZIONI
Le convenzioni tra l’Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.56 c.1 del D.Lgs. 117/17 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’associazione quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.
ART.26- PERSONALE RETRIBUITO
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art.36 del D.Lgs. 117/17.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
ART.27- RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.117/17.
ART.28 – RESPONSABILITA’ DELL’ ASSOCIAZIONE
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
ART.29 – ASSICURAZIONE DELL’ ASSOCIAZIONE
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’associazione stessa.
ART.30 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di estinzione o scioglimento, con le modalità di cui all’art. 14 del presente statuto, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione, imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art.9 del D.Lgs.117/17.
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ART.31 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART.32 – NORME TRANSITORIE
1.Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all’art.104 del D.Lgs.117/17 in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art.5-sexies del D.L.n°148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D.Lgs.117/17.
3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
ART. 33 CONSORZI/COORDINAMENTI
L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento con altre Associazioni che operano nel medesimo ambito.
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